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IMPIANTO TERMICO: IMPARARE A CONOSCERLO

SIGNIFICATO, RESPONSABILITA’ E GESTIONE

Un impianto termico è ciò che provvede a riscaldare nella stagione invernale o a raffreddare nella stagione estiva unità immobiliari o edifici.

Perché si abbia in casa un impianto termico non è necessario che il generatore di calore (ad es., una caldaia) sia connesso a degli elementi riscaldanti (ad esempio, dei termosifoni). Esempi di impianti termici sono i sistemi caldaia+termosifoni, ma anche i semplici condizionatori d’aria.

Per sapere se stufe, caminetti o apparecchi radianti, se fissi, sono impianti termici occorre conoscerne la potenza al focolare: se la somma delle potenze al focolare di tutti gli elementi al servizio dell’edificio (compresa l’eventuale caldaia) è maggiore di 5 kW si ha un impianto termico.

 

Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure:

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Seguendo le procedure previste dalla normativa, il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”): tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

Sono a cura del responsabile dell’impianto l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. I controlli possono essere di due tipi:

  1. interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
  2. controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.

Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.

Le periodicità delle manutenzioni dipende:

  1. dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
  2. se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
  3. se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.

Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:

  1. a) il sistema di generazione dell’energia;
  2. b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  3. c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Per generatori che non condividono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una stufa a legna, del tutto indipendenti), il rapporto va fatto solo per gli apparecchi che, presi singolarmente, superano le potenze indicate nella terza colonna della tabella.

Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:

  1. a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
  2. b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  3. c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere caricato sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT) informatizzato.

Sul rapporto, l’operatore deve anche riportare il codice del “bollino verde” che sarà associato nel Catasto a quello specifico controllo.

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO SI Può ACCENDERE L’IMPIANTO TERMICO PER IL RISCALDAMENTO?

Il periodo di accensione dipende dalla fascia climatica. In zona F (in generale, i comuni montani e collinari – con gradi giorno superiori a 3.000 – a partire da Cuneo, Susa…) gli impianti possono essere accesi tutto l’anno. Negli altri comuni (la fascia pedemontana e di pianura), in zona climatica E, gli impianti possono essere accesi solo nel periodo 15 ottobre – 15 aprile. A fronte di situazioni meteorologiche particolari, i sindaci possono comunque stabilire deroghe al periodo di accensione.

QUAL è LA TEMPERATURA DA MANTENERE IN UN EDIFICIO

La temperatura, in caso di riscaldamento di un edificio, non deve superare:

  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Nel caso di climatizzazione estiva, la temperatura non deve mai essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Fanno eccezione ospedali, cliniche…

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