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Pratica ENEA per detrazioni bonus casa ed ecobonus

Nel disegno di legge di bilancio 2021 è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali.

Per il bonus casa limitatamente agli interventi che comportano un
efficientamento energetico ed ecobonus, c’è l’obbligo dell’invio ad ENEA di una comunicazione dei lavori effettuati da presentare telematicamente tramite il portale entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori – https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html.

Per quanto riguarda gli interventi con detrazione edilizia la comunicazione ha uno scopo informativo-statistico per monitorare i risparmi energetici conseguiti. La mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni; tuttavia è prassi, per molti CAF o commercialisti, chiedere la ricevuta di presentazione della comunicazione al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi. In questi casi può essere effettuato un invio tardivo senza il pagamento di sanzioni.

Per quanto riguarda gli interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” la comunicazione ha uno scopo fiscale oltre che informativo-statistico; la mancata o tardiva trasmissione comporta la perdita del diritto alla detrazione. In caso di omessa presentazione nel termine di 90 giorni è comunque possibile effettuare il “ravvedimento operoso” effettuando l’invio tardivo, entro il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi ovvero il 30 novembre 2020, per le comunicazioni relative al 2019, e versando contestualmente tramite modello F24 la sanzione di Euro 250.

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ECOBONUS 110%

Le condizioni per usufruire dell’incentivo previsto dal Decreto Rilancio del 18 maggio scorso, il 110% in cinque anni, sono complesse a causa dei molti punti e della cooperazione richiesta fra tecnici incaricati di asseverare l’ottenimento dell’efficienza minima prevista per ottenere l’incentivo e tutti coloro che a diverso titolo si faranno carico del beneficio fiscale con l’obiettivo di monetizzarlo, siano essi privati che richiedono lo sconto in fattura oppure operatori che cedono il credito d’imposta a terzi, multiutility o intermediari finanziari.

Al comma “1” lettera “a” si parla di isolamento termico e del fatto che deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente, mentre le lettere “b” e “c” indicano come incentivabili gli interventi relativi a impianti di riscaldamento e raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria rispettivamente per parti comuni di edifici residenziali ed edifici unifamiliari. I tetti di spesa finanziabili sono indicati in € 60.000 per gli interventi di isolamento termico e in € 30.000 per unità immobiliare o edificio.

L’intervento nel suo complesso deve generare un’efficienza energetica migliorata di due classi oppure ottenere la classe energetica più alta, dimostrandone l’avvenuto conseguimento attraverso Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

I possibili richiedenti l’incentivo sono condomini, privati, istituti di edilizia popolare e cooperative.

Ed ecco ciò che è necessario:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rientrante nelle spese detraibili),
  • trasmissione in via telematica dei dati,
  • obbligo di asseverare il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013 e della congruità delle spese sostenute e di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA (rientrante nelle spese detraibili),

Segnaliamo inoltre sanzioni per asseverazioni infedeli e l’obbligo di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile che gli asseveratori devono contrarre per coprire i danni derivanti da possibili asseverazioni infedeli (con un massimale minimo di 500.000 euro).

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