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Superbonus 110%

Cos’è?

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • riqualificazione energetica degli edifici

 

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Chi ne usufruisce?

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie, del detentore in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, registrati, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

 

Documentazione

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

 

Alleghiamo guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per maggiore chiarezza e per specifiche. Guida_Superbonus110

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ECOBONUS 110%

Le condizioni per usufruire dell’incentivo previsto dal Decreto Rilancio del 18 maggio scorso, il 110% in cinque anni, sono complesse a causa dei molti punti e della cooperazione richiesta fra tecnici incaricati di asseverare l’ottenimento dell’efficienza minima prevista per ottenere l’incentivo e tutti coloro che a diverso titolo si faranno carico del beneficio fiscale con l’obiettivo di monetizzarlo, siano essi privati che richiedono lo sconto in fattura oppure operatori che cedono il credito d’imposta a terzi, multiutility o intermediari finanziari.

Al comma “1” lettera “a” si parla di isolamento termico e del fatto che deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente, mentre le lettere “b” e “c” indicano come incentivabili gli interventi relativi a impianti di riscaldamento e raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria rispettivamente per parti comuni di edifici residenziali ed edifici unifamiliari. I tetti di spesa finanziabili sono indicati in € 60.000 per gli interventi di isolamento termico e in € 30.000 per unità immobiliare o edificio.

L’intervento nel suo complesso deve generare un’efficienza energetica migliorata di due classi oppure ottenere la classe energetica più alta, dimostrandone l’avvenuto conseguimento attraverso Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

I possibili richiedenti l’incentivo sono condomini, privati, istituti di edilizia popolare e cooperative.

Ed ecco ciò che è necessario:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rientrante nelle spese detraibili),
  • trasmissione in via telematica dei dati,
  • obbligo di asseverare il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013 e della congruità delle spese sostenute e di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA (rientrante nelle spese detraibili),

Segnaliamo inoltre sanzioni per asseverazioni infedeli e l’obbligo di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile che gli asseveratori devono contrarre per coprire i danni derivanti da possibili asseverazioni infedeli (con un massimale minimo di 500.000 euro).

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