L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato con risoluzione n. 46/2019 e circolare 19/2020: non perde la detrazione il contribuente che si dimentica di inviare ad ENEA la scheda descrittiva dell’intervento di efficientamento energetico per il quale ha diritto alla detrazione edilizia “bonus casa” del 50%.
L’Agenzia ricorda che la Legge 205/2017 ha introdotto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di
trasmettere ad ENEA le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, per i
quali spetta la detrazione bonus casa 50%. La comunicazione monitora il risparmio
energetico conseguito con la realizzazione di specifici interventi edilizi (es. impianti solari termici e fotovoltaici, caldaie a condensazione, sistemi ibridi e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti).
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi con detrazione edilizia 50% deve
essere effettuata attraverso l’apposita sezione del sito ENEA https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Ancora attivo anche il portale 2020 per l’invio delle comunicazioni ENEA degli interventi conclusi nel predetto anno.
Situazione ben differente riguarda invece la comunicazione ENEA per interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” per i quali l’omesso invio della comunicazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento comporta la perdita del diritto alla detrazione a meno che il contribuente provveda, entro il temine di presentazione della dichiarazione dell’anno di conclusione dell’intervento, all’invio tardivo ed al pagamento tramite mod. F24 della sanzione di Euro 250,00.
L’installazione di un nuovo condizionatore è detraibile al 65% solo se risulta essere la fonte energetica primaria.
Applicare lo sconto in fattura del 65% in tutti gli altri casi è quindi una violazione alla legge.
Attenzione quindi alla pubblicità ingannevole che offre lo sconto in fattura del 65% per l’installazione di un nuovo clima: il Codice del Consumo prevede che la pubblicità debba rispettare i requisiti di correttezza,veridicità e trasparenza. La pubblicità ingannevole può indurre in errore il cliente, e ne può pregiudicare il comportamento economico, oppure può ledere un concorrente ad esempio perché incide sul comportamento del cliente nell’ambito della libera scelta tra i prodotti in commercio.
L’art 121 del DL 34/2020 prevede la responsabilità in caso di controlli da parte dell’Ade dell’utente finale e che l’installatore non sarebbe responsabile: il consumatore per poter ottenere il risarcimento dovrà fornire la prova della relazione tra pubblicità e danno subito, nonché la colpa di chi ha diffuso il messaggio pubblicitario da cui sono derivate le conseguenze dannose.
Nel disegno di legge di bilancio 2021 è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali.
Per il bonus casa limitatamente agli interventi che comportano un
efficientamento energetico ed ecobonus, c’è l’obbligo dell’invio ad ENEA di una comunicazione dei lavori effettuati da presentare telematicamente tramite il portale entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori – https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html.
Per quanto riguarda gli interventi con detrazione edilizia la comunicazione ha uno scopo informativo-statistico per monitorare i risparmi energetici conseguiti. La mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni; tuttavia è prassi, per molti CAF o commercialisti, chiedere la ricevuta di presentazione della comunicazione al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi. In questi casi può essere effettuato un invio tardivo senza il pagamento di sanzioni.
Per quanto riguarda gli interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” la comunicazione ha uno scopo fiscale oltre che informativo-statistico; la mancata o tardiva trasmissione comporta la perdita del diritto alla detrazione. In caso di omessa presentazione nel termine di 90 giorni è comunque possibile effettuare il “ravvedimento operoso” effettuando l’invio tardivo, entro il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi ovvero il 30 novembre 2020, per le comunicazioni relative al 2019, e versando contestualmente tramite modello F24 la sanzione di Euro 250.
Per fare chiarezza, ecco alcuni punti degni di interesse:
- La comunicazione Enea è un obbligo a carico dell’utente finale.
- Per ottenere la detrazione fiscale del 50%, per la Ristrutturazione Edilizia, non sono obbligatorie le valvole termostatiche.
- Per l’installazione di un climatizzatore o la sostituzione di una caldaia senza opere murarie non è necessario aprire la Scia al comune poichè si tratta di edilizia libera essendo assimilata a manutenzione straordinaria.
- La sostituzione dello scaldabagno a gas è detraibile in quanto rientra fra gli interventi di sostituzione con innovazione sull’impianto idraulico.
Ricordiamo inoltre che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni: a stabilirlo è la risoluzione 46E del 2019.
Per tutti gli utenti che sostituiranno la propria caldaia con una nuova caldaia Vaillant a condensazione dal 19 aprile 2016 al 31 luglio 2016 avranno diritto a 7 anni di garanzia in OMAGGIO a fronte di un contratto di manutenzione annuale stipulato con il Centro Assistenza Ufficiale aderente all’iniziativa.
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La legge di Stabilità 2015 prevede il rinnovo delle detrazioni fiscali riguardanti le spese per interventi di recupero edilizio e di riqulificazione energetica che continueranno quindi ad essere detratte rispettivamente nella misura del 50% e del 65% per tutto il 2015. Tale misura è stata ampliata anche ai generatori a biomassa per i quali però è stata rivista l’IVA per i Pellet, salita al 22% (per la legna è rimasta al 10%).
Inoltre la legge di Stabilità ha incrementato dal 4 all’8% la ritenuta sui bonifici che banche e poste devono applicare al momento del pagamento.
La detrazione per la riqualificazione energetica del 65% viene prorogata fino al 21 dicembre 2015, anche per gli interventi di efficientamento energetico che interessano le parti comuni degli edifici condominiali; niente cambia sul fronte dei limiti di spesa, che restano immutati. Dunque: 153.846 euro per gli interventi di riqualificazione energetica; 92.307,69 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari e 46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per quanto riguarda i bonus per le ristrutturazioni edilizie, resta invariato il tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.