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DETRAZIONE BONUS CASA E COMUNICAZIONE ALL’ENEA

L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato con risoluzione n. 46/2019 e circolare 19/2020: non perde la detrazione il contribuente che si dimentica di inviare ad ENEA la scheda descrittiva dell’intervento di efficientamento energetico per il quale ha diritto alla detrazione edilizia “bonus casa” del 50%.
L’Agenzia ricorda che la Legge 205/2017 ha introdotto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di
trasmettere ad ENEA le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, per i
quali spetta la detrazione bonus casa 50%. La comunicazione monitora il risparmio
energetico conseguito con la realizzazione di specifici interventi edilizi (es. impianti solari termici e fotovoltaici, caldaie a condensazione, sistemi ibridi e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti).

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi con detrazione edilizia 50% deve
essere effettuata attraverso l’apposita sezione del sito ENEA  https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Ancora attivo anche il portale 2020 per l’invio delle comunicazioni ENEA degli interventi conclusi nel predetto anno.

Situazione ben differente riguarda invece la comunicazione ENEA per interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” per i quali l’omesso invio della comunicazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento comporta la perdita del diritto alla detrazione a meno che il contribuente provveda, entro il temine di presentazione della dichiarazione dell’anno di conclusione dell’intervento, all’invio tardivo ed al pagamento tramite mod. F24 della sanzione di Euro 250,00.

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DETRAZIONI PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE

Molti sono i dubbi riguardanti le detrazioni fiscali.

Per quanto riguarda l’installazione di un condizionatore a pompa di calore, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, in un immobile abitativo la stessa Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere alla detrazione IRPEF del 50% –  indicata nell’art. 16-bis del DPR 917/1986- – , in quanto rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tale detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe) e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Essendo quindi considerata manutenzione straordinaria  , l’installazione di un climatizzatore permette di usufruire della detrazione

“bonus mobili” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Naturalmente, viene confermata, la già appurata modalità di pagamento con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale risultino:

-causale del versamento,

-codice fiscale del beneficiario della detrazione,

-codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Dalla qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria discende la possibilità di applicare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

 

Si ricorda inoltre che dal 2018 è necessario trasmettere all’Ente, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, i dati degli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/

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Pratica ENEA per detrazioni bonus casa ed ecobonus

Nel disegno di legge di bilancio 2021 è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali.

Per il bonus casa limitatamente agli interventi che comportano un
efficientamento energetico ed ecobonus, c’è l’obbligo dell’invio ad ENEA di una comunicazione dei lavori effettuati da presentare telematicamente tramite il portale entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori – https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html.

Per quanto riguarda gli interventi con detrazione edilizia la comunicazione ha uno scopo informativo-statistico per monitorare i risparmi energetici conseguiti. La mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni; tuttavia è prassi, per molti CAF o commercialisti, chiedere la ricevuta di presentazione della comunicazione al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi. In questi casi può essere effettuato un invio tardivo senza il pagamento di sanzioni.

Per quanto riguarda gli interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” la comunicazione ha uno scopo fiscale oltre che informativo-statistico; la mancata o tardiva trasmissione comporta la perdita del diritto alla detrazione. In caso di omessa presentazione nel termine di 90 giorni è comunque possibile effettuare il “ravvedimento operoso” effettuando l’invio tardivo, entro il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi ovvero il 30 novembre 2020, per le comunicazioni relative al 2019, e versando contestualmente tramite modello F24 la sanzione di Euro 250.

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Comunicazione Enea per detrazioni 50% (Ristrutturazione Edilizia)

Per fare chiarezza, ecco alcuni punti degni di interesse:

  • La comunicazione Enea è un obbligo a carico dell’utente finale.
  • Per ottenere la detrazione fiscale del 50%, per la Ristrutturazione Edilizia, non sono obbligatorie le valvole termostatiche.
  • Per l’installazione di un climatizzatore o la sostituzione di una caldaia senza opere murarie non è necessario aprire la Scia al comune poichè si tratta di edilizia libera essendo assimilata a manutenzione straordinaria.
  • La sostituzione dello scaldabagno a gas è detraibile in quanto rientra fra gli interventi di sostituzione con innovazione sull’impianto idraulico.

Ricordiamo inoltre che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni: a stabilirlo è la risoluzione 46E del 2019.

Risoluzione n. 46 del 18042019_RISOLUZIONE 46

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ECOBONUS 110%

Le condizioni per usufruire dell’incentivo previsto dal Decreto Rilancio del 18 maggio scorso, il 110% in cinque anni, sono complesse a causa dei molti punti e della cooperazione richiesta fra tecnici incaricati di asseverare l’ottenimento dell’efficienza minima prevista per ottenere l’incentivo e tutti coloro che a diverso titolo si faranno carico del beneficio fiscale con l’obiettivo di monetizzarlo, siano essi privati che richiedono lo sconto in fattura oppure operatori che cedono il credito d’imposta a terzi, multiutility o intermediari finanziari.

Al comma “1” lettera “a” si parla di isolamento termico e del fatto che deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente, mentre le lettere “b” e “c” indicano come incentivabili gli interventi relativi a impianti di riscaldamento e raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria rispettivamente per parti comuni di edifici residenziali ed edifici unifamiliari. I tetti di spesa finanziabili sono indicati in € 60.000 per gli interventi di isolamento termico e in € 30.000 per unità immobiliare o edificio.

L’intervento nel suo complesso deve generare un’efficienza energetica migliorata di due classi oppure ottenere la classe energetica più alta, dimostrandone l’avvenuto conseguimento attraverso Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

I possibili richiedenti l’incentivo sono condomini, privati, istituti di edilizia popolare e cooperative.

Ed ecco ciò che è necessario:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rientrante nelle spese detraibili),
  • trasmissione in via telematica dei dati,
  • obbligo di asseverare il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013 e della congruità delle spese sostenute e di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA (rientrante nelle spese detraibili),

Segnaliamo inoltre sanzioni per asseverazioni infedeli e l’obbligo di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile che gli asseveratori devono contrarre per coprire i danni derivanti da possibili asseverazioni infedeli (con un massimale minimo di 500.000 euro).

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