L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato con risoluzione n. 46/2019 e circolare 19/2020: non perde la detrazione il contribuente che si dimentica di inviare ad ENEA la scheda descrittiva dell’intervento di efficientamento energetico per il quale ha diritto alla detrazione edilizia “bonus casa” del 50%.
L’Agenzia ricorda che la Legge 205/2017 ha introdotto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di
trasmettere ad ENEA le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, per i
quali spetta la detrazione bonus casa 50%. La comunicazione monitora il risparmio
energetico conseguito con la realizzazione di specifici interventi edilizi (es. impianti solari termici e fotovoltaici, caldaie a condensazione, sistemi ibridi e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti).
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi con detrazione edilizia 50% deve
essere effettuata attraverso l’apposita sezione del sito ENEA https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Ancora attivo anche il portale 2020 per l’invio delle comunicazioni ENEA degli interventi conclusi nel predetto anno.
Situazione ben differente riguarda invece la comunicazione ENEA per interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” per i quali l’omesso invio della comunicazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento comporta la perdita del diritto alla detrazione a meno che il contribuente provveda, entro il temine di presentazione della dichiarazione dell’anno di conclusione dell’intervento, all’invio tardivo ed al pagamento tramite mod. F24 della sanzione di Euro 250,00.
Nel disegno di legge di bilancio 2021 è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali.
Per il bonus casa limitatamente agli interventi che comportano un
efficientamento energetico ed ecobonus, c’è l’obbligo dell’invio ad ENEA di una comunicazione dei lavori effettuati da presentare telematicamente tramite il portale entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori – https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html.
Per quanto riguarda gli interventi con detrazione edilizia la comunicazione ha uno scopo informativo-statistico per monitorare i risparmi energetici conseguiti. La mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni; tuttavia è prassi, per molti CAF o commercialisti, chiedere la ricevuta di presentazione della comunicazione al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi. In questi casi può essere effettuato un invio tardivo senza il pagamento di sanzioni.
Per quanto riguarda gli interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” la comunicazione ha uno scopo fiscale oltre che informativo-statistico; la mancata o tardiva trasmissione comporta la perdita del diritto alla detrazione. In caso di omessa presentazione nel termine di 90 giorni è comunque possibile effettuare il “ravvedimento operoso” effettuando l’invio tardivo, entro il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi ovvero il 30 novembre 2020, per le comunicazioni relative al 2019, e versando contestualmente tramite modello F24 la sanzione di Euro 250.