Molti sono i dubbi riguardanti le detrazioni fiscali.
Per quanto riguarda l’installazione di un condizionatore a pompa di calore, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, in un immobile abitativo la stessa Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere alla detrazione IRPEF del 50% – indicata nell’art. 16-bis del DPR 917/1986- – , in quanto rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tale detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe) e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
Essendo quindi considerata manutenzione straordinaria , l’installazione di un climatizzatore permette di usufruire della detrazione
“bonus mobili” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Naturalmente, viene confermata, la già appurata modalità di pagamento con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale risultino:
-causale del versamento,
-codice fiscale del beneficiario della detrazione,
-codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Dalla qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria discende la possibilità di applicare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Si ricorda inoltre che dal 2018 è necessario trasmettere all’Ente, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, i dati degli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/
Cos’è?
Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio
- riqualificazione energetica degli edifici
Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Chi ne usufruisce?
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie, del detentore in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, registrati, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
Documentazione
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Alleghiamo guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per maggiore chiarezza e per specifiche. Guida_Superbonus110
Per fare chiarezza, ecco alcuni punti degni di interesse:
- La comunicazione Enea è un obbligo a carico dell’utente finale.
- Per ottenere la detrazione fiscale del 50%, per la Ristrutturazione Edilizia, non sono obbligatorie le valvole termostatiche.
- Per l’installazione di un climatizzatore o la sostituzione di una caldaia senza opere murarie non è necessario aprire la Scia al comune poichè si tratta di edilizia libera essendo assimilata a manutenzione straordinaria.
- La sostituzione dello scaldabagno a gas è detraibile in quanto rientra fra gli interventi di sostituzione con innovazione sull’impianto idraulico.
Ricordiamo inoltre che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni: a stabilirlo è la risoluzione 46E del 2019.
Le condizioni per usufruire dell’incentivo previsto dal Decreto Rilancio del 18 maggio scorso, il 110% in cinque anni, sono complesse a causa dei molti punti e della cooperazione richiesta fra tecnici incaricati di asseverare l’ottenimento dell’efficienza minima prevista per ottenere l’incentivo e tutti coloro che a diverso titolo si faranno carico del beneficio fiscale con l’obiettivo di monetizzarlo, siano essi privati che richiedono lo sconto in fattura oppure operatori che cedono il credito d’imposta a terzi, multiutility o intermediari finanziari.
Al comma “1” lettera “a” si parla di isolamento termico e del fatto che deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente, mentre le lettere “b” e “c” indicano come incentivabili gli interventi relativi a impianti di riscaldamento e raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria rispettivamente per parti comuni di edifici residenziali ed edifici unifamiliari. I tetti di spesa finanziabili sono indicati in € 60.000 per gli interventi di isolamento termico e in € 30.000 per unità immobiliare o edificio.
L’intervento nel suo complesso deve generare un’efficienza energetica migliorata di due classi oppure ottenere la classe energetica più alta, dimostrandone l’avvenuto conseguimento attraverso Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
I possibili richiedenti l’incentivo sono condomini, privati, istituti di edilizia popolare e cooperative.
Ed ecco ciò che è necessario:
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rientrante nelle spese detraibili),
- trasmissione in via telematica dei dati,
- obbligo di asseverare il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013 e della congruità delle spese sostenute e di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA (rientrante nelle spese detraibili),
Segnaliamo inoltre sanzioni per asseverazioni infedeli e l’obbligo di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile che gli asseveratori devono contrarre per coprire i danni derivanti da possibili asseverazioni infedeli (con un massimale minimo di 500.000 euro).
Documentazione e procedura.
Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione Vaillant , per l’installazione di pannelli solari Vaillant o per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza edimpianti geotermici a bassa entalpia Vaillant sono previste agevolazioni fiscali.
Per la riqualificazione energetica degli edifici è, infatti, prevista una detrazione del 65%degli importi a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Documentazione e procedura.
Per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia o lo scaldabagno con una nuova caldaia o scaldabagno Vaillant è prevista una detrazione fiscale del 50%.
L’agevolazione spetta anche per coloro che scelgono di sostituire la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione Vaillant , per l’installazione di pannelli solari Vaillant o per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia Vaillant: in questi casi è però possibile scegliere di accedere, alternativamente, alla detrazione del 65%.