L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato con risoluzione n. 46/2019 e circolare 19/2020: non perde la detrazione il contribuente che si dimentica di inviare ad ENEA la scheda descrittiva dell’intervento di efficientamento energetico per il quale ha diritto alla detrazione edilizia “bonus casa” del 50%.
L’Agenzia ricorda che la Legge 205/2017 ha introdotto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di
trasmettere ad ENEA le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, per i
quali spetta la detrazione bonus casa 50%. La comunicazione monitora il risparmio
energetico conseguito con la realizzazione di specifici interventi edilizi (es. impianti solari termici e fotovoltaici, caldaie a condensazione, sistemi ibridi e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti).
La trasmissione delle informazioni relative agli interventi con detrazione edilizia 50% deve
essere effettuata attraverso l’apposita sezione del sito ENEA https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Ancora attivo anche il portale 2020 per l’invio delle comunicazioni ENEA degli interventi conclusi nel predetto anno.
Situazione ben differente riguarda invece la comunicazione ENEA per interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” per i quali l’omesso invio della comunicazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento comporta la perdita del diritto alla detrazione a meno che il contribuente provveda, entro il temine di presentazione della dichiarazione dell’anno di conclusione dell’intervento, all’invio tardivo ed al pagamento tramite mod. F24 della sanzione di Euro 250,00.
L’installazione di un nuovo condizionatore è detraibile al 65% solo se risulta essere la fonte energetica primaria.
Applicare lo sconto in fattura del 65% in tutti gli altri casi è quindi una violazione alla legge.
Attenzione quindi alla pubblicità ingannevole che offre lo sconto in fattura del 65% per l’installazione di un nuovo clima: il Codice del Consumo prevede che la pubblicità debba rispettare i requisiti di correttezza,veridicità e trasparenza. La pubblicità ingannevole può indurre in errore il cliente, e ne può pregiudicare il comportamento economico, oppure può ledere un concorrente ad esempio perché incide sul comportamento del cliente nell’ambito della libera scelta tra i prodotti in commercio.
L’art 121 del DL 34/2020 prevede la responsabilità in caso di controlli da parte dell’Ade dell’utente finale e che l’installatore non sarebbe responsabile: il consumatore per poter ottenere il risarcimento dovrà fornire la prova della relazione tra pubblicità e danno subito, nonché la colpa di chi ha diffuso il messaggio pubblicitario da cui sono derivate le conseguenze dannose.
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Nel disegno di legge di bilancio 2021 è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali.
Per il bonus casa limitatamente agli interventi che comportano un
efficientamento energetico ed ecobonus, c’è l’obbligo dell’invio ad ENEA di una comunicazione dei lavori effettuati da presentare telematicamente tramite il portale entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori – https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html.
Per quanto riguarda gli interventi con detrazione edilizia la comunicazione ha uno scopo informativo-statistico per monitorare i risparmi energetici conseguiti. La mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni; tuttavia è prassi, per molti CAF o commercialisti, chiedere la ricevuta di presentazione della comunicazione al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi. In questi casi può essere effettuato un invio tardivo senza il pagamento di sanzioni.
Per quanto riguarda gli interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” la comunicazione ha uno scopo fiscale oltre che informativo-statistico; la mancata o tardiva trasmissione comporta la perdita del diritto alla detrazione. In caso di omessa presentazione nel termine di 90 giorni è comunque possibile effettuare il “ravvedimento operoso” effettuando l’invio tardivo, entro il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi ovvero il 30 novembre 2020, per le comunicazioni relative al 2019, e versando contestualmente tramite modello F24 la sanzione di Euro 250.
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Il Libretto di impianto è la “carta di Identità” dell’impianto, ne identifica le caratteristiche tecniche, registra tutte le modifiche, le sostituzioni di apparecchi e componenti e gli interventi di controllo effettuati. Su di esso, in apposite schede, vanno riportati tutti gli apparecchi che costituiscono l’impianto termico a servizio di una unità immobiliare.
La Regione Piemonte ha adottato i nuovi libretti di impianto, conformi alle indicazioni date dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, introducendo alcune importanti informazioni funzionali ad una migliore gestione delle attività di accertamento e ispezione e al coordinamento con gli altri catasti regionali (quello degli attestati di prestazione energetica, in particolare):
- codice impianto;
- dati catastali dell’edificio (NCEU);
- punto di riconsegna del combustibile (PDR, per impianti connessi alla rete di distribuzione del gas naturale);
- punto di consegna dell’energia elettrica (POD).
In particolare, i dati relativi al NCEU, POD e al PDR (gli ultimi due facilmente rilevabili nella bolletta del gas e dell’elettricità) consentiranno alla Regione di rispettare le disposizioni di cui al DPR 74/2013, e non verranno utilizzati per alcun altro fine.
Negli allegati al libretto di impianto si riportano i dati rilevati nel corso dei controlli di efficienza energetica, ma non quelli relativi agli interventi di manutenzione.
Sono esentati dalla compilazione del rapporto di controllo (ma non del libretto) solo gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia.
A partire dal 15 ottobre 2014 è attivo il nuovo Catasto regionale degli Impianti Termici, che consente di editare on-line i dati relativi al libretto di impianto e ai rapporti di controllo ed efficienza energetica.
La compilazione elettronica sul CIT del libretto è obbligatoria:
- per i nuovi impianti: all’atto della prima messa in servizio dell’impianto (comprensiva dei risultati della prima verifica), a cura dell’impresa installatrice;
- per gli impianti esistenti: dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile (oppure, su delega, dal manutentore), in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori.
Il responsabile dell’impianto, accedendo mediante username e password, secondo quanto illustrato nelle “istruzioni per la compilazione del libretto” del sito www.sistemapiemonte.it alla sezione “energia”, potrà compilare le schede di sua competenza come da tabella a partire da fine Gennaio 2015. In tal caso, la compilazione andrà effettuata prima della visita del manutentore a cui occorrerà comunicare che il caricamento sul CIT è già stato effettuato.
SIGNIFICATO, RESPONSABILITA’ E GESTIONE
Un impianto termico è ciò che provvede a riscaldare nella stagione invernale o a raffreddare nella stagione estiva unità immobiliari o edifici.
Perché si abbia in casa un impianto termico non è necessario che il generatore di calore (ad es., una caldaia) sia connesso a degli elementi riscaldanti (ad esempio, dei termosifoni). Esempi di impianti termici sono i sistemi caldaia+termosifoni, ma anche i semplici condizionatori d’aria.
Per sapere se stufe, caminetti o apparecchi radianti, se fissi, sono impianti termici occorre conoscerne la potenza al focolare: se la somma delle potenze al focolare di tutti gli elementi al servizio dell’edificio (compresa l’eventuale caldaia) è maggiore di 5 kW si ha un impianto termico.
Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure:
- l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
- il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
- l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Seguendo le procedure previste dalla normativa, il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”): tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Sono a cura del responsabile dell’impianto l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. I controlli possono essere di due tipi:
- interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
- controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.
Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.
Le periodicità delle manutenzioni dipende:
- dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
- se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
- se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.
Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:
- a) il sistema di generazione dell’energia;
- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Per generatori che non condividono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una stufa a legna, del tutto indipendenti), il rapporto va fatto solo per gli apparecchi che, presi singolarmente, superano le potenze indicate nella terza colonna della tabella.
Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:
- a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere caricato sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT) informatizzato.
Sul rapporto, l’operatore deve anche riportare il codice del “bollino verde” che sarà associato nel Catasto a quello specifico controllo.
IN QUALE PERIODO DELL’ANNO SI Può ACCENDERE L’IMPIANTO TERMICO PER IL RISCALDAMENTO?
Il periodo di accensione dipende dalla fascia climatica. In zona F (in generale, i comuni montani e collinari – con gradi giorno superiori a 3.000 – a partire da Cuneo, Susa…) gli impianti possono essere accesi tutto l’anno. Negli altri comuni (la fascia pedemontana e di pianura), in zona climatica E, gli impianti possono essere accesi solo nel periodo 15 ottobre – 15 aprile. A fronte di situazioni meteorologiche particolari, i sindaci possono comunque stabilire deroghe al periodo di accensione.
QUAL è LA TEMPERATURA DA MANTENERE IN UN EDIFICIO
La temperatura, in caso di riscaldamento di un edificio, non deve superare:
- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Nel caso di climatizzazione estiva, la temperatura non deve mai essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Fanno eccezione ospedali, cliniche…