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L’ETICHETTA ENERGETICA

Sistemi di riscaldamento

DAL 26 SETTEMBRE 2015 SCATTA L’OBBLIGO DI ETICHETTATURA ENERGETICA

Dal 26 settembre 2015  tutti i prodotti e i sistemi per il riscaldamento, la produzione e lo stoccaggio di acqua calda sanitaria immessi sul mercato dovranno essere accompagnati da un’ etichetta energetica – riporta un recente comunicato Assistal – e rispettare nuovi requisiti minimi di performance energetica per circolare liberamente in tutta l’Europa.

Questi impianti rappresentano secondo la Commissione Europea circa il 30% del consumo di energia a livello europeo. Pertanto incentivando la progettazione di prodotti ecocompatibili e l’utilizzo dell’etichetta energetica, si stima che nel 2020 si possa arrivare ad ottenere un risparmio energetico annuo pari a 56 milioni di TEP corrispondente ad una riduzione di emissioni pari a 136 milioni di tonnellate di CO2.

I Regolamenti n. 811/2013 e 812/2013 sull’etichettatura energetica e 813/2013 e 814/2013 sulla progettazione ecocompatibile fanno parte della strategia politica che l’Europa sta portando avanti sul tema dell’efficienza dei prodotti e che ha, tra i suoi principali obiettivi, quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori finali nella scelta dei prodotti più efficienti.

I nuovi obblighi interessano gli apparecchi (elettrici, a gas e a gasolio) per riscaldare gli ambienti e produrre acqua calda sanitaria ma anche i sistemi realizzati combinando apparecchi di riscaldamento con dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

Pertanto l’installatore che mette in servizio un sistema composto da apparecchi e componenti di produttori diversi sarà chiamato a fornire, sotto la propria responsabilità, la classe di efficienza e l’etichetta energetica del sistema.

Accade quindi che norme finora applicate a frigoriferi, televisori e lavatrici, varranno dal prossimo settembre anche per gli impianti idrotermosanitari.

Tuttavia mentre l’etichetta di un elettrodomestico è un elemento chiave per la scelta da parte del consumatore, l’etichetta degli apparecchi/sistemi per riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria può dare solo un primo orientamento nel processo decisionale in quanto ad un elevata classe di efficienza energetica del prodotto/sistema potrebbe non corrispondere la migliore, efficiente o economica soluzione impiantistica per il cliente.

Sarà quindi compito dell’impiantista determinare il corretto valore di efficienza del sistema in rapporto alle scelte tecnologiche effettuate.

www.vaillant.it/home/erp-ed-etichettatura-energetica/erp-ed-etichettatura-energetica/index.it_it.html

 

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IL LIBRETTO DI IMPIANTO

Il Libretto di impianto è la “carta di Identità” dell’impianto, ne identifica le caratteristiche tecniche, registra tutte le modifiche, le sostituzioni di apparecchi e componenti e gli interventi di controllo effettuati. Su di esso, in apposite schede, vanno riportati tutti gli apparecchi che costituiscono l’impianto termico a servizio di una unità immobiliare.

La Regione Piemonte ha adottato i nuovi libretti di impianto, conformi alle indicazioni date dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014, introducendo alcune importanti informazioni funzionali ad una migliore gestione delle attività di accertamento e ispezione e al coordinamento con gli altri catasti regionali (quello degli attestati di prestazione energetica, in particolare):

  • codice impianto;
  • dati catastali dell’edificio (NCEU);
  • punto di riconsegna del combustibile (PDR, per impianti connessi alla rete di distribuzione del gas naturale);
  • punto di consegna dell’energia elettrica (POD).

In particolare, i dati relativi al NCEU, POD e al PDR (gli ultimi due facilmente rilevabili nella bolletta del gas e dell’elettricità) consentiranno alla Regione di rispettare le disposizioni di cui al DPR 74/2013, e non verranno utilizzati per alcun altro fine.

Negli allegati al libretto di impianto si riportano i dati rilevati nel corso dei controlli di efficienza energetica, ma non quelli relativi agli interventi di manutenzione.

Sono esentati dalla compilazione del rapporto di controllo (ma non del libretto) solo gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia.

A partire dal 15 ottobre 2014 è attivo il nuovo Catasto regionale degli Impianti Termici, che consente di editare on-line i dati relativi al libretto di impianto e ai rapporti di controllo ed efficienza energetica.

La compilazione elettronica sul CIT del libretto è obbligatoria:

  • per i nuovi impianti: all’atto della prima messa in servizio dell’impianto (comprensiva dei risultati della prima verifica), a cura dell’impresa installatrice;
  • per gli impianti esistenti: dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile (oppure, su delega, dal manutentore), in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori.

Il responsabile dell’impianto, accedendo mediante username e password, secondo quanto illustrato nelle “istruzioni per la compilazione del libretto” del sito www.sistemapiemonte.it alla sezione “energia”, potrà compilare le schede di sua competenza come da tabella a partire da fine Gennaio 2015. In tal caso, la compilazione andrà effettuata prima della visita del manutentore a cui occorrerà comunicare che il caricamento sul CIT è già stato effettuato.

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IMPIANTO TERMICO: IMPARARE A CONOSCERLO

SIGNIFICATO, RESPONSABILITA’ E GESTIONE

Un impianto termico è ciò che provvede a riscaldare nella stagione invernale o a raffreddare nella stagione estiva unità immobiliari o edifici.

Perché si abbia in casa un impianto termico non è necessario che il generatore di calore (ad es., una caldaia) sia connesso a degli elementi riscaldanti (ad esempio, dei termosifoni). Esempi di impianti termici sono i sistemi caldaia+termosifoni, ma anche i semplici condizionatori d’aria.

Per sapere se stufe, caminetti o apparecchi radianti, se fissi, sono impianti termici occorre conoscerne la potenza al focolare: se la somma delle potenze al focolare di tutti gli elementi al servizio dell’edificio (compresa l’eventuale caldaia) è maggiore di 5 kW si ha un impianto termico.

 

Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure:

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Seguendo le procedure previste dalla normativa, il responsabile può delegare la responsabilità ad un “terzo” (che prende il nome di “terzo responsabile”): tale delega, però, non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

Sono a cura del responsabile dell’impianto l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. I controlli possono essere di due tipi:

  1. interventi di manutenzione di cui all’art.7 del DPR 74/2013;
  2. controlli di efficienza energetica di cui all’art.8 del DPR 74/2013.

Con il termine di “manutenzione” si intende l’insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.

Le periodicità delle manutenzioni dipende:

  1. dalle indicazioni dell’installatore dell’impianto;
  2. se mancano le indicazioni di cui al punto 1, dalle indicazioni dei fabbricanti delle apparecchiature, come contenute nei libretti di uso e manutenzione dell’impianto;
  3. se non ci sono (o non sono rintracciabili), in ultimo dalle norma UNI e CEI riguardanti l’impianto.

Il controllo di efficienza energetica riguarda, in particolare:

  1. a) il sistema di generazione dell’energia;
  2. b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
  3. c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

Per generatori che non condividono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una stufa a legna, del tutto indipendenti), il rapporto va fatto solo per gli apparecchi che, presi singolarmente, superano le potenze indicate nella terza colonna della tabella.

Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:

  1. a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
  2. b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
  3. c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, che deve essere caricato sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT) informatizzato.

Sul rapporto, l’operatore deve anche riportare il codice del “bollino verde” che sarà associato nel Catasto a quello specifico controllo.

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO SI Può ACCENDERE L’IMPIANTO TERMICO PER IL RISCALDAMENTO?

Il periodo di accensione dipende dalla fascia climatica. In zona F (in generale, i comuni montani e collinari – con gradi giorno superiori a 3.000 – a partire da Cuneo, Susa…) gli impianti possono essere accesi tutto l’anno. Negli altri comuni (la fascia pedemontana e di pianura), in zona climatica E, gli impianti possono essere accesi solo nel periodo 15 ottobre – 15 aprile. A fronte di situazioni meteorologiche particolari, i sindaci possono comunque stabilire deroghe al periodo di accensione.

QUAL è LA TEMPERATURA DA MANTENERE IN UN EDIFICIO

La temperatura, in caso di riscaldamento di un edificio, non deve superare:

  • 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Nel caso di climatizzazione estiva, la temperatura non deve mai essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Fanno eccezione ospedali, cliniche…

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