IVA RIDOTTA DEL 10%
Si prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% per le prestazioni di servizi quali:
- MANUTENZIONE ORDINARIA: es. manutenzioni periodiche, riparazioni, contratti di abbonamento per revisione o manutenzione;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: modifiche che comportano una innovazione tecnologica degli impianti.
L’art. 7, comma 1, lett. b) della L. n. 488/99 ha previsto venga applicata un’’aliquota Iva ridotta del 10% per la prestazione di servizi quali:
- manutenzione ordinaria: si tratta di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture (cioè interventi sull’estetica) degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; vi rientrano quindi le MANUTENZIONI PERIODICHE, le RIPARAZIONI, i CONTRATTI DI ABBONAMENTO per revisione o manutenzione;
- manutenzione straordinaria: si tratta delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici; si tratta di interventi che non riguardano l’aspetto estetico ma che comportano ad esempio un’innovazione tecnologica degli impianti.
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 10% riguarda dunque le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria complessivamente intese, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni siano forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione (fornitura con posa in opera) e che non si tratti di beni qualificati come “significativi” ai quali si applica un trattamento differenziato.
I beni “significativi” individuati con il D.M. 29.12.1999: si tratta di un elenco tassativo di beni per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta soltanto fino a concorrenza dell’ammontare della prestazione e dei materiali accessori e di consumo diversi dai beni significativi.
Sono beni significativi: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.
Non sono beni significativi quindi ad esempio le tubazioni, i termosifoni, la canna fumaria, il cronotermostato, le valvole termostatiche, gli impianti di trattamento e depurazione dell’acqua, ma nemmeno i singoli componenti di un bene significativo: ad esempio la scheda o il circolatore di una caldaia.