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DETRAZIONE BONUS CASA E COMUNICAZIONE ALL’ENEA

L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato con risoluzione n. 46/2019 e circolare 19/2020: non perde la detrazione il contribuente che si dimentica di inviare ad ENEA la scheda descrittiva dell’intervento di efficientamento energetico per il quale ha diritto alla detrazione edilizia “bonus casa” del 50%.
L’Agenzia ricorda che la Legge 205/2017 ha introdotto dal 1° gennaio 2018 l’obbligo di
trasmettere ad ENEA le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, per i
quali spetta la detrazione bonus casa 50%. La comunicazione monitora il risparmio
energetico conseguito con la realizzazione di specifici interventi edilizi (es. impianti solari termici e fotovoltaici, caldaie a condensazione, sistemi ibridi e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti).

La trasmissione delle informazioni relative agli interventi con detrazione edilizia 50% deve
essere effettuata attraverso l’apposita sezione del sito ENEA  https://detrazionifiscali.enea.it/bonuscasa.asp entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori. Ancora attivo anche il portale 2020 per l’invio delle comunicazioni ENEA degli interventi conclusi nel predetto anno.

Situazione ben differente riguarda invece la comunicazione ENEA per interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” per i quali l’omesso invio della comunicazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento comporta la perdita del diritto alla detrazione a meno che il contribuente provveda, entro il temine di presentazione della dichiarazione dell’anno di conclusione dell’intervento, all’invio tardivo ed al pagamento tramite mod. F24 della sanzione di Euro 250,00.

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INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI: la pubblicità ingannevole

L’installazione di un nuovo condizionatore è detraibile al 65% solo se risulta essere la fonte energetica primaria.

Applicare lo sconto in fattura del 65% in tutti gli altri casi è quindi una violazione alla legge.

Attenzione quindi alla pubblicità ingannevole che offre lo sconto in fattura del 65% per l’installazione di un nuovo clima: il Codice del Consumo prevede che la pubblicità debba rispettare i requisiti di correttezza,veridicità e trasparenza. La pubblicità ingannevole può indurre in errore il cliente, e  ne può pregiudicare il comportamento economico, oppure può ledere un concorrente ad esempio perché incide sul comportamento del cliente nell’ambito della libera scelta tra i prodotti in commercio.

L’art 121 del DL 34/2020 prevede la responsabilità in caso di controlli da parte dell’Ade dell’utente finale e che l’installatore non sarebbe responsabile: il consumatore per poter ottenere il risarcimento dovrà fornire la prova della relazione tra pubblicità e danno subito, nonché la colpa di chi ha diffuso il messaggio pubblicitario da cui sono derivate le conseguenze dannose.

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22 Aprile – GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Ogni anno il 22 Aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra: la più grande manifestazione ambientale del Pianeta, un momento unico in cui il Mondo si stringe insieme per promuoverne la salvaguardia.

Vaillant da sempre promuove la sostenibilità ambientale con un sistema di riscaldamento di ultima generazione, efficiente e a basse emissioni.

Una vera e propria missione, quella di Vaillant!

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Programma “Garanzia 7”: 7 ANNI DI GARANZIA

Ancora per tutto il mese di aprile, per chi installa una caldaia Vaillant a condensazione, i 7 anni di garanzia sono omaggio: raggiungi il massimo dell’efficienza con una caldaia a condensazione Vaillant.

Per accedere alla promozione è sufficiente sottoscrivere un contratto di manutenzione periodica annuale della durata di 7 anni.

Affrettati, la promozione scade il 30 Aprile! Chiamaci in ufficio allo 0114033716 per chiedere maggiori informazioni, oppure vai sul sito Vaillant cliccando sul link sottostante

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DETRAZIONI PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE

Molti sono i dubbi riguardanti le detrazioni fiscali.

Per quanto riguarda l’installazione di un condizionatore a pompa di calore, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, in un immobile abitativo la stessa Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere alla detrazione IRPEF del 50% –  indicata nell’art. 16-bis del DPR 917/1986- – , in quanto rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tale detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe) e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Essendo quindi considerata manutenzione straordinaria  , l’installazione di un climatizzatore permette di usufruire della detrazione

“bonus mobili” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Naturalmente, viene confermata, la già appurata modalità di pagamento con bonifico bancario o postale, anche “on line”, dal quale risultino:

-causale del versamento,

-codice fiscale del beneficiario della detrazione,

-codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Dalla qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria discende la possibilità di applicare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

 

Si ricorda inoltre che dal 2018 è necessario trasmettere all’Ente, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, i dati degli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/

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Pratica ENEA per detrazioni bonus casa ed ecobonus

Nel disegno di legge di bilancio 2021 è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali.

Per il bonus casa limitatamente agli interventi che comportano un
efficientamento energetico ed ecobonus, c’è l’obbligo dell’invio ad ENEA di una comunicazione dei lavori effettuati da presentare telematicamente tramite il portale entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori – https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html.

Per quanto riguarda gli interventi con detrazione edilizia la comunicazione ha uno scopo informativo-statistico per monitorare i risparmi energetici conseguiti. La mancata o tardiva trasmissione non comporta la perdita del diritto alle detrazioni; tuttavia è prassi, per molti CAF o commercialisti, chiedere la ricevuta di presentazione della comunicazione al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi. In questi casi può essere effettuato un invio tardivo senza il pagamento di sanzioni.

Per quanto riguarda gli interventi con detrazione per efficientamento energetico “ecobonus” la comunicazione ha uno scopo fiscale oltre che informativo-statistico; la mancata o tardiva trasmissione comporta la perdita del diritto alla detrazione. In caso di omessa presentazione nel termine di 90 giorni è comunque possibile effettuare il “ravvedimento operoso” effettuando l’invio tardivo, entro il termine di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi ovvero il 30 novembre 2020, per le comunicazioni relative al 2019, e versando contestualmente tramite modello F24 la sanzione di Euro 250.

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Superbonus 110%

Cos’è?

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • riqualificazione energetica degli edifici

 

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Chi ne usufruisce?

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie, del detentore in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, registrati, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

 

Documentazione

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

 

Alleghiamo guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per maggiore chiarezza e per specifiche. Guida_Superbonus110

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Comunicazione Enea per detrazioni 50% (Ristrutturazione Edilizia)

Per fare chiarezza, ecco alcuni punti degni di interesse:

  • La comunicazione Enea è un obbligo a carico dell’utente finale.
  • Per ottenere la detrazione fiscale del 50%, per la Ristrutturazione Edilizia, non sono obbligatorie le valvole termostatiche.
  • Per l’installazione di un climatizzatore o la sostituzione di una caldaia senza opere murarie non è necessario aprire la Scia al comune poichè si tratta di edilizia libera essendo assimilata a manutenzione straordinaria.
  • La sostituzione dello scaldabagno a gas è detraibile in quanto rientra fra gli interventi di sostituzione con innovazione sull’impianto idraulico.

Ricordiamo inoltre che la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni: a stabilirlo è la risoluzione 46E del 2019.

Risoluzione n. 46 del 18042019_RISOLUZIONE 46

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Agevolazioni Fiscali per il risparmio energetico

La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Scarica la guida

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ECOBONUS 110%

Le condizioni per usufruire dell’incentivo previsto dal Decreto Rilancio del 18 maggio scorso, il 110% in cinque anni, sono complesse a causa dei molti punti e della cooperazione richiesta fra tecnici incaricati di asseverare l’ottenimento dell’efficienza minima prevista per ottenere l’incentivo e tutti coloro che a diverso titolo si faranno carico del beneficio fiscale con l’obiettivo di monetizzarlo, siano essi privati che richiedono lo sconto in fattura oppure operatori che cedono il credito d’imposta a terzi, multiutility o intermediari finanziari.

Al comma “1” lettera “a” si parla di isolamento termico e del fatto che deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente, mentre le lettere “b” e “c” indicano come incentivabili gli interventi relativi a impianti di riscaldamento e raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria rispettivamente per parti comuni di edifici residenziali ed edifici unifamiliari. I tetti di spesa finanziabili sono indicati in € 60.000 per gli interventi di isolamento termico e in € 30.000 per unità immobiliare o edificio.

L’intervento nel suo complesso deve generare un’efficienza energetica migliorata di due classi oppure ottenere la classe energetica più alta, dimostrandone l’avvenuto conseguimento attraverso Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

I possibili richiedenti l’incentivo sono condomini, privati, istituti di edilizia popolare e cooperative.

Ed ecco ciò che è necessario:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (rientrante nelle spese detraibili),
  • trasmissione in via telematica dei dati,
  • obbligo di asseverare il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013 e della congruità delle spese sostenute e di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA (rientrante nelle spese detraibili),

Segnaliamo inoltre sanzioni per asseverazioni infedeli e l’obbligo di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile che gli asseveratori devono contrarre per coprire i danni derivanti da possibili asseverazioni infedeli (con un massimale minimo di 500.000 euro).

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